Fallimento: reddito d'impresa; criteri di determinazione.
Corte di Cassazione, sez. trib. civ., 24 novembre 2014, n. 991 (dep. 21 gennaio 2015). Presidente: BIELLI; Relatore: CIRILLO.
La cassazione chiarisce il criterio per determinare il reddito d'impresa in caso di fallimento, richiamando la "condivisibile prassi dell'amministrazione finanziaria" riguardo alle plusvalenze rateizzate e riconoscendo la correttezza della stessa alla luce dell'art. 125 TUIR secondo cui "Nel caso di fallimento [...] il reddito di imrpesa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di [...] è determinato in base al bilancio redatto dal curatore" mentre "Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale quale che sia la durata di questo [...] è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento determinato in base a valori fiscalmente riconosciuti". (Redazione) (Riproduzione riservata).