Fallimento: dichiarazione di fallimento; requisiti di impresa; aspetti della fallibilità; prova; produzione nuovi documenti dopo la dichiarazione di fallimento; bilancio.

Corte di Cassazione, sez. VI civ. 7 luglio 2017, n. 20918, (dep. 7 settembre 2017). Presidente: GENOVESE. Relatore: NAZZICONE.

È possibile la produzione di nuovi documenti dopo la dichiarazione di fallimento. Ciò comporta che il fallito può per la prima volta presentare in sede di reclamo nuovi mezzi di prova al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, co. 2, L.F., e a tale scopo si ritengono rilevanti e producibili anche i bilanci che siano stati depositati in tempi successivi al primo grado di giudizio.  (Redazione)(Riproduzione riservata).