Concordato: voto di dissenso del creditore; termine per l'esercizio; contratto di leasing; disciplina propria.
Tribunale di Vicenza, 10 luglio 2014 (dep. 29 luglio 2014). Presidente Relatore: LIMITONE.
In materia di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 178, co. IV, L.F., il termine entro il quale il creditore può esercitare il suo dissenso circa la proposta concordataria coincide con lo scadere del ventesimo giorno calcolato dal giorno di approvazione del verbale. (Redazione) (Riproduzione riservata).
In materia fallimentare il contratto di locazione finanziaria (c.d. leasing) riconosce una regolamentazione ad hoc nell'art. 72quater L.F. e non abbisogna ulteriormente di richiami analogici per ricavarne la disciplina. (Redazione) (Riproduzione riservata).