Concordato: sospensione dei contratti bancari prima del deposito del piano, della proposta e del decreto di ammissione.
Tribunale di Trento, 16 ottobre 2014. Presidente: GIULIANI; Relatore: ATTANASIO.
In materia di ricorso per ammissione alla procedura di concordato ex art. 161, co. VI, L.F. è da ritenersi ammissibile la sospensione dei contratti bancari, con esclusione dei contratti di cessione di credito risultanti da atti aventi data certa anteriore rispetto al deposito della domanda di ammissione al concordato con riserva, ma, invece, non può ritenersi ammissibile la ulteriore e differente richiesta formulata nella stessa sede di ricorso intesa all'emissione di un ordine alla banche interessate di mettere a disposizione della ricorrente le somme che saranno a qualsiasi titolo accreditate in relazione ai contratti sospesi. (Redazione) (Riproduzione riservata).