Concordato preventivo: scioglimento dei contratti bancari pendenti; rispetto del principio del contraddittorio tramite concessione finanche di termine esiguo per controdeduzioni; art. 169bis L.F. applicabile anche ai contratti bancari.

Corte di Appello di Brescia, sez. I civ., decr. 18 maggio 2016, n. 1797 (dep. 1 giugno 2016). Presidente: PIANTA; Relatore: MIGLIO.

Deve ritenersi applicabile l'art. 169bis L.F. ai contratti bancari pendenti e quindi non è censurabile il provvedimento che ne abbia disposto lo scioglimento omologando un concordato preventivo in continuità e garantendo ai contraenti istituti bancari un termine seppur esiguo per eventuali controdeduzioni. (Redazione) (Riproduzione riservata).