Omologa concordato preventivo – Voto dei creditori – Diritto di prelazione
Tribunale di Torino, sentenza di omologa del concordato preventivo, del 31 ottobre 2024; Giudice Rel. GIUSTA; Pres. ASTUNI
In base al disposto dell’art. 112, comma 2, lett. d), secondo periodo, si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato forzosamente quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato favorevolmente alla proposta concordataria contro i propri interessi.
Si tratta della c.d. classe “maltrattata” o “interessata”, ossia quella classe munita di privilegi che avrebbe incassato una somma maggiore in caso di liquidazione giudiziale ma che nonostante ciò ha espresso voto favorevole per la proposta concordataria.
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