Concordato preventivo: giudizio di omologa; legittimazione opposizione creditori non dissenzienti.
Corte di Cassazione, Sez. I, 16 luglio 2014, n. 20040 (Dep. 24 settembre 2014). Presidente: SALVAGO; Relatore: DIDONE.
In tema di legittimazione alla opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato" ex art. 180, co. II, L.F., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti.
La Suprema Corte, difatti, chiarisce che tra i creditori non dissenzienti possono annoverarsi «coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti». «Tali soggetti (...) prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione». Tali creditori hanno un interesse diretto e attuale nel giudizio per contrastare l'omologazione, proprio in riferimento al trattamento che è stato loro riservato «al di là o in aggiunta a chiunque altro, a qualsiasi titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione». (Redazione) (Riproduzione riservata).