Concordato preventivo: degrado ex art. 160, co. II, L.F.; criteri di giustificazione; necessità del consenso dei creditori; incremento del valore del patrimonio tramite modalità liquidatoria.
Tribunale di Treviso, decr. 10 febbraio 2015 (dep. 11 febbraio 2015). Presidente: FABBRO; Relatore: VALLE.
Tribunale di Treviso, decr. 24 febbraio 2015 (dep. 26 febbraio 2015). Presidente: FABBRO; Relatore: VALLE.
In una proposta di concordato di natura liquidatoria, una volta rappresentato l'incremento di valore del patrimonio derivante dalle modalità dell'attività liquidatoria e definito in termini adeguati l'impegno assunto dalla proponente, deve essere acquisito il consenso dei creditori privilegiati per i quali è prevista la falcidia, mentre non può essere ammessa la presenza di una clausola concordataria che subordini la risoluzione del concordato al mancato raggiungimento di predeterminati obiettivi minimi quantitativi e temporali. (Redazione) (Riproduzione riservata).