Concordato preventivo: condotte rilevabili ex art. 173 L.F.; natura delle condotte; irrilevanza della imputabilità; revoca dell'ammissione al concordato.

Concordato preventivo: condotte distrattive ex art. 173 L.F.; mancata contestazione del debitore; supposta inimputabilità delle condotte alla società; mancanza di volontà decettiva; natura dell'atto in frode; revoca ammissione al concordato.

Tribunale di Rovigo, decr. 9 marzo 2016. Presidente: D'AMICO; Relatore: MARTINELLI.

Deve essere disposta la revoca dell'ammissione al concordato in presenza di condotte distrattive rilevabili ex art. 173 L.F. ("altri atti in frode"), intese come qualsiasi condotta posta in essere intenzionalmente idonea ad incidere sulle condizioni di ammissibilità del concordato ed a pregiudicare i creditori, visto che l'art. 173 L.F. possiede natura sanzionatoria nei confronti del debitore che non può che agire in virtù dei propri organi in virtù della c.d. immedesimazione organica, si ritiene che la norma non effettui alcuna valutazione di possibile scissione tra la condotta e la revoca poichè "la volontà della società debitrice in quel momento era quella". (Redazione) (Riproduzione riservata).