Concordato: istanza di scioglimento e autorizzazione alla sola sospensione contratti bancari e rapporti di fornitura ex art. 169bis;

Tribunale di Pordenone, 10 dicembre 2013; Presidente: PEDOJA; Relatore: PETRUCCO TOFFOLO.

 

In caso di richiesta di concordato preventivo e quindi nella mera fase prodromica introdotta con la fissazione del termine e fino all’ammissione alla procedura concorsuale, non si può procedere allo scioglimento di rapporti contrattuali, ma soltanto alla sospensione degli stessi, non potendosi provocare effetti irreversibili sulla pendenza di detti rapporti nella presente fase. (Redazione) (Riproduzione riservata)