Fallimento: opposizione allo stato passivo; regime successivo al d.lgs. 5/2006; costituzione in giudizio; responsabilità della parte.

Corte di Cassazione, sez. VI civ. -1 , 11 marzo 2016, n. 8109 (dep. 21 aprile 2016). Presidente: DOGLIOTTI; Relatore: GENOVESE.

In merito al regime successivo al D.Lgs. 5/2006 deve darsi atto che mentre il deposito del ricorso condiziona l'ammissibilità dell'opposizione, il tardivo deposito del fascicolo di parte e dei documenti non investe l'intera opposizione; si deve quindi escludere che integri causa non imputabile la prassi della cancelleria di limitarsi alla ricezione del ricorso e non dei documenti allegati, visto che in assenza di un formale rifiuto di ricezione, il mancato deposito era pur sempre “colpa” della parte. (Redazione) (Riproduzione riservata).