Concordato preventivo: accordo di ristrutturazione dei debiti; ammissibilità di accordo sottoposto a condizioni sospensive; presupposti e requisiti dell'accordo; omologazione dell'accordo.

Tribunale di Verona, sez. fall., 11 dicembre 2015. Presidente Relatore: PLATANIA.

Non è sufficiente rilevare la natura privatistica dell'accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. per poter ammettere la presenza di condizioni sospensive, la presenza delle quali non è di ostacolo alla omologazione dell'accordo medesimo visto che "il sistema processuale non esclude l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali la cui efficacia sia sottoposta a condizione" nell'ipotesi in cui la condizione sospensiva "non necessiti di uno strumento di verificazione di tipo contenzioso ma solo se l'elemento condizionante sia certo e inequivoco", per il quale l'accordo di ristrutturazione deve quindi prevedere un idoneo strumento di pubblicità. (Redazione) (Riproduzione riservata).