Fallimento: declaratoria inammissibilità concordato; nuova domanda di concordato; principio di prevenzione; giudizio di fattibilità del concordato; dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Gorizia, 21 luglio 2015 (dep. 21 luglio 2015). Presidente: SANSONE; Relatore: BARZAZI.

Nel caso in cui sussista un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo depositato in sede di udienza prefallimentare, si deve far valere il principio di prevenzione ammesso dalle Corte di Cassazione (SS.UU. n. 9936/2015) e verificarne la fattibilità valutando la documentazione e l'attestazione allegata al piano e che costituisce la garanzia di affidabilità della proposta e del piano del concordato, del quale deve essere riconosciuta la natura contrattuale; l'autonomia privata della quale il concordato testimonia espressione deve "essere esercitata con correttezza" e il controllo del giudice "è volto ad evitare che il materiale informativo del debitore possa ingenerare falsi affidamenti o consentire che si speculi su falsi affidamenti", con la conseguenza che nel caso in cui si ritiene non sussista una adeguata informazione in ordine alla capacità del mercato immobiliare di riferimento di conseintire la liquidazione di cespiti davvero poco appetibili ai valori e nei tempi indicati nella proposta", deve dichiararsi l'inammissibilità del ricordo concordatario e dichiarato il fallimento del debitore. (Redazione) (Riproduzione riservata).