Fallimento: reclamo su rigetto della richiesta esdebitazione; presupposti della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui.

Corte di Appello di Venezia, sez. I civ., 16 aprile 2015 (dep. 24 aprile 2015). Presidente: ROSSI; Relatore: RIGONI.

In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali ex art. 142 L.F. deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori siano rimaste del tutto insoddisfatte, essendo sufficiente il pagamento anche di una parte soltanto del debito concorsuale oggettivamente inteso, rimettendo al giudice di merito la determinazione della misura solutoria che "consenta di ritenere integrato il presupposto oggettivo indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione", entro la quale determinazione deve ritenersi espulsa ed estranea ogni considerazione di tipo qualitativo. (Redazione) (Riproduzione riservata).