Concordato preventivo: reclamo ex art. 26 L.F.; sospensione e scioglimento contratti bancari; patto di compensazione; verifica effettiva della sussistenza.
Corte di Appello di Venezia, sez. I civ., 5 febbraio 2015 (dep. 14 febbraio 2015). Presidente: ROSSI; Relatore: SANTORO.
Nel caso in cui, nell'ambito del procedimento di concordato preventivo, venga ex art. 169bis L.F., richiesta la sospensione di un contratto bancario di anticipazione il Tribunale deve procedere alla "verifica della concreta modalità di esecuzione del rapporto, ossia della verifica della sussistenza (a) di una cessione del credito ovvero (b) di un mandato all'incasso, nonchè (c) di quel "patto di compensazione", in assenza della quale (nel caso di specie la Corte evidenzia come non sussistesse alcun "patto di compensazione" posto a fondamento del provvedimento di prime cure reclamato) l'eventuale concessione della sospensione/scioglimento dei contratti bancari risulta infondata. (Redazione) (Riproduzione riservata).