Fallimento: opposizione stato passivo; società cooperativa agricola; privilegio; fondatezza.

Tribunale di Treviso, 27 gennaio 2015, n. 383 (dep. 4 febbraio 2015). Presidente: FABBRO; Relatore: ROSSI.

Il credito spettante alla società cooperativa agricola gode di privilegio vista la speciale tutela che il legislatore ha inteso assicurare alla cooperazione in ambito agricolo e, comunque, per riconoscere il privilegio ex art. 2751bis, n. 5bis, c.c. deve essere verificato in tale contesto che il credito sia sorto nell'ambito dello scambio mutualistico, in via diretta o indiretta, il quale sussiste anche in quelle ipotesi di cooperazione che si attuano mediante l'apporto di beni o servizi da parte dei soci cooperatori senza che sia richiesto che questi ultimi svolgano alcuna attività lavorativa a vantaggio della società; di conseguenza, sussistente la prova che i prodotti agricoli (cereali) venduti dalla cooperativa sono forniti dai soci della medesima, il relativo credito deve essere ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata. (Redazione) (Riproduzione riservata).