Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; ultratardività domanda di ammissione; termine per domande tardive.
Tribunale di Treviso, 4 dicembre 2014 (dep. 5 dicembre 2014). Presidente: PASSARELLI; Relatore: VALLE.
Le domande di ammissione ultratardive possono ritenersi ammissibili solo se il creditore fornisce prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, mentre "in linea di diritto non è condivisibile perchè sprovvisto di base normativa, l'assunto del creditore secondo cui il termine di dodici mesi stabilito dall'art. 101 L.F. decorrerebbe dalla data della "scoperta" del credito" poichè si tratta di un termine processuale fisso, dettato da esigenze di speditezza del procedimento di fallimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).