Penale: società; confisca; sequestro preventivo; profitto e relativo margine.

Corte di Cassazione, sez. VI pen., 5 novembre 2014, n. 53430 (dep. 22 dicembre 2014). Presidente: MILO; Relatore: BASSI.

Visto che l'individuazione del quantum del provvedimento di confisca (ex art. 19 D.Lgs. 231/2001) "è resa estramamente problematica (...) dal parametro normativo di commisurazione della sanzione che (...) si parametra (...) a dati (...) di incerti confini e da determinare volta per volta in relazione allo specifico fatto integrante il reato presupposto" e dato che nel nostro ordinamento non vi è una definizione normativa di profitto e la determinazione del medesimo risulta "ancor più problematica allorchè si abbia a che fare con forme di criminalità c.d. economica", le Sezioni Unite (Sent. 26654/08) han fornito un criterio da ritenersi tuttora valido per "distinguere il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) dal corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile)". (Redazione) (Riproduzione riservata).