Concordato preventivo: fattibilità giuridica; fattibilità economica; limiti valutazione del Tribunale.

Corte di Cassazione, 22 maggio 2014 (dep.), n. 11423. Presidente: RORDORF; Relatore: DE CHIARA.

 

In sede di ammissibilità della proposta concordataria il Tribunale può sindacare unicamente la fattibilità giuridica, mentre la fattibilità economica può essere sindacata nei soli limiti in cui venga alterata la causa concreta del concordato. Pertanto, va cassata con rinvio la sentenza di merito che ha effettuato un controllo di merito sulla relazione del professionista che è andata oltre i limiti indicati. (Redazione) (Riproduzione riservata).