Modalità di approvazione del bilancio di liquidazione
Tribunale di Venezia, Sez. spec. impr., 15 novembre 2024, Giudice Istruttore: DORO.
L’approvazione del bilancio finale di liquidazione è assoggettato alle regole speciali di cui agli artt. 2492 e 2493 c.c., che prescindono dall’adozione del procedimento assembleare. Pertanto, quand’anche fosse convocata l'assemblea per l'approvazione dei tale bilancio, sarebbe comunque richiesta l’unanimità di tutti i soci e non si sarebbe al cospetto di una vera e propria manifestazione di volontà attribuibile all’organo assembleare e alla società, bensì di fronte a una pluralità di manifestazioni di volontà dei singoli soci che confluiscono in un unico atto all’interno del quale tali volontà rimangono pur sempre distinte. Infatti, all’esito della predisposizione del bilancio di liquidazione non viene più in rilievo l’interesse della società, ma quello dei soci a conseguire la quota di liquidazione, giacché l’approvazione del bilancio di liquidazione segna la fine della vicenda societaria e del vincolo di destinazione sui beni costituenti il patrimonio sociale, cosicché serve la volontà concorde e unanime di tutti i soci a porre fine al vincolo sociale.