Fideiussioni - Nullità – Schema ABI – Consumatore

Art. 1419 c.c. – Art. 1955 c.c. – Art. 1957 c.c. – Art. 2 L. 287/90

Tribunale di Ferrara, sent. 6 dicembre 2024 – G.U. Dott. M. Marinelli

 

I principi sanciti dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 2207/2005 e 41994/2021 in materia di nullità parziale delle fideiussioni stipulate “a valle” dello schema ABI dichiarato intesa anti-concorrenziale da Banca d'Italia si applicano sia alle fideiussioni omnibus stipulate in un periodo successivo a quello esaminato dall'Autorità (solo per i contratti del periodo 2002-2005 il provvedimento costituisce prova privilegiata dell'abuso) sia in relazione a fideiussioni “specifiche”. La nullità virtuale è conseguenza della violazione di una norma di ordine pubblico e deriva dall’accertamento della coincidenza di fatto delle condizioni contrattuali applicate con quelle dello schema ABI frutto dell’illegittima intesa anti-concorrenziale, con onere in capo all’eccipiente di dimostrare la perduranza dell'intesa anti-concorrenziale nel periodo di sottoscrizione della garanzia. (Redazione – Riproduzione riservata).

 

La clausola “a prima richiesta” assume mera funzione di rafforzamento della garanzia creditoria, privando il fideiussore del naturale diritto di sollevare, al momento del pagamento, le eccezioni opponibili dal debitore originario – come accade nell'ambito dei contratti autonomi di garanzia – e, di conseguenza, il rischio di eccezioni meramente dilatorie. In queste ipotesi negoziali,  il termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c. è rispettato nel caso in cui il creditore abbia inviato una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale. Ne deriva che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, è necessario vagliare se vi siano state, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, diffide di pagamento. (Redazione – Riproduzione riservata).

 

La clausola derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.c. in relazione alle fideiussioni rilasciata dal consumatore è vessatoria, in considerazione del fatto che la dispensa della banca dal rispetto di un qualsivoglia termine per attivarsi a fronte dell'inadempienza del debitore principale, lascia il garante sottoposto sine die alle iniziative dell'istituto di credito, determinando un chiaro e manifesto squilibrio tra i diritti del professionista e i corrispondenti obblighi del consumatore. Del pari deve ritenersi vessatoria la clausola di pagamento "a prima richiesta" per il significativo squilibrio delle posizioni contrattuali, determinato dalla costante soggezione del garante al potere del creditore, subordinato esclusivamente all’invio di una richiesta di pagamento nel termine semestrale, e di escussione della somma dovuta con riserva di eccezioni. È indubbio, comunque, che in virtù dell'autonomia privata riconosciuta anche nell'assetto contrattuale consumeristico, le parti possano derogare all'art. 1957 c.c. prevedendo un pagamento “a prima richiesta”, sebbene sia necessario il rispetto delle forme di tutela previste dall’art. 34, comma 5, Cod. Cons, attraverso una trattativa individuale - oggetto di specifica prova da parte del professionista che predispone il modello contrattuale (Redazione – Riproduzione riservata).