Concordato preventivo: continuità aziendale; cram down fiscale e previdenziale; opposizione all’omologa

art. 88, comma 2-bis, CCII, art. 109, comma 1, CCII e art. 112, comma 2, CCII

Tribunale di Vicenza, Sez. I, Sent. 31 ottobre 2024, n. 233-bis, Presidente: LIMITONE, Relatore: SALTARELLI

L’art. 88, comma 2-bis CCII prevede che il Tribunale “omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1, (…)” quindi la norma richiama solo la parte dell’art. 109, comma primo, CCII che fa riferimento ai “creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto” ma non anche a quanto stabilito per l’approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale dall’art. 109, comma quinto, CCII norma speciale che riguarda solo il concordato preventivo in continuità aziendale in difetto del voto favorevole di tutte le classi ma in presenza del voto favorevole della maggioranza delle classi. La lettura combinata delle norme suindicate non consente di ritenere il c.d. cram down fiscale e previdenziale previsto dall’art. 88, comma 2-bis, CCII per il concordato preventivo liquidatorio ammissibile anche per il concordato in continuità aziendale in difetto di una norma specifica che lo preveda, considerato che il legislatore sul punto nulla ha stabilito quando con gli artt. 109, comma 5, CCII e 112, comma 2, CCII ha disciplinato specificatamente l’approvazione del concordato preventivo in continuità aziendale (e tenuto conto di quanto precisato dall’art. 88, comma 2-bis che si è limitato a rinviare alle “percentuali di cui all’art. 109 c. 1” e non ha neanche rinviato alle maggioranze di cui all’art. 112, comma 2, lettera d) CCII.