Liquidazione giudiziale – Artt. 142 e 143 c.c.i.i. – Legittimazione ad agire in capo alla società debitrice – Inerzia del curatore
Tribunale di Vicenza, Sez. II, Sent. 9 agosto 2024. Giudice: GRASSI.
In caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, benché gli artt. 142 e 143 c.c.i.i. specifichino che il curatore subentra nei processi in cui la società debitrice è parte ed enunci un generale principio di spossessamento del debitore rispetto ai propri beni, residua comunque in capo al debitore la capacità processuale in caso di inerzia o disinteresse della procedura. [Nel caso posto all’attenzione del Tribunale di Vicenza, la società soggetta a una procedura di liquidazione giudiziale, impugnava ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115/2002 il Decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario ex art. 68, c.p.c. emesso in seno al precedente procedimento di concordato semplificato, conclusosi con esito negativo. Il Tribunale riconosceva la legittimazione ad agire in capo alla società debitrice in quanto la liquidazione giudiziale – intervenuta nel giudizio di opposizione – ha proposto unicamente eccezioni processuali volte ad escludere la sussistenza della capacità processuale della società ricorrente, assumendo nel merito una posizione inerte ed indifferente, priva di valutazioni positive o negative sulla opposizione proposta]. (Redazione – Riproduzione Riservata).