Segnalazione in centrale rischi

Tribunale di Venezia, 12 luglio 2024, sent. n. 2458-2024. Estensore PITINARI.

 

La segnalazione di una posizione come sofferenza in Centrale Rischi richiede, da parte dell'intermediario, una valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza. Per tale ragione, l'eventuale ripianamento dell'esposizione pregressa non osta al permanere della segnalazione, ove la situazione di crisi permanga.