Azioni di responsabilità – Collegio Sindacale – Prescrizione
Tribunale di Venezia, sez. spec. impr., sent. 28 febbraio 2024. Presidente: TOSI. Relatore: Doro
É ben vero che l’art. 2407, terzo comma, c.c. prevede che all’azione sociale di responsabilità contro i sindaci si applichi, tra l’altro, anche l’art. 2393 c.c. e che il quarto comma di questa disposizione prevede che l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori possa essere esercitata «entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica», ma è altresì vero che l’art. 2393 c.c. e le altre disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori sono applicabili alla responsabilità dei sindaci «in quanto compatibili». Sotto questo profilo, il quarto comma dell’art. 2393 c.c. non è compatibile con la responsabilità dei sindaci, poiché il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ivi previsto per l’azione di responsabilità contro gli amministratori è giustificato dal fatto che l’art. 2941, n. 7, c.c. prevede che la prescrizione sia sospesa «tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi». Tale ipotesi di sospensione della prescrizione è giustificata da un lato dal fatto che la permanenza in carica degli amministratori ostacola la possibilità in capo alla persona giuridica di acquisire una piena conoscenza dell’operato dell’amministratore e, conseguentemente, di valutare se questo sia incorso in violazioni degli obblighi rilevanti per l’esercizio dell’azione di responsabilità; dall’altro dal fatto che nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità vi sarebbe una sorta di identità tra attore e convenuto, giacché l’amministratore della società sarebbe contemporaneamente colui che agisce (spendendo il nome della società quale titolare della pretesa risarcitoria) e colui che si difende (costituendosi personalmente quale potenziale obbligato a risarcire il danno). Analoghe esigenze, invece, non vi sono con riferimento ai sindaci, giacché la società può avere immediatamente contezza dei loro illeciti e non vi è nemmeno un rischio di identità tra attore e convenuto. In quest’ottica, da un lato ben si comprende la ragione per la quale il legislatore non ha previsto la sospensione della prescrizione tra la società e il sindaco mentre questo è in carica e dall’altro non è possibile immaginare un’estensione analogica dell’art. 2941, n. 7, c.c. per mancanza del presupposto dell’eadem ratio, e conseguentemente non è nemmeno applicabile alla responsabilità dei sindaci il dies a quo previsto dall’art. 2393, quarto comma, c.c. Da ciò discende che l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci si prescrive in cinque anni dalla percezione del danno da parte della società (Redazione – Riproduzione Riservata).