Liquidazione giudiziale - Società cancellata dal Registro delle Imprese - Termine annuale

Artt. 10 L.F. e 33 C.C.I.I.

Tribunale di Vicenza, Prima sezione civile - Procedure Concorsuali, decreto del 5 giugno 2024. Presidente: Giuseppe Limitone, Giudice Relatore ed Estensore: Giovanni Genovese.

Alla luce dell’identità di ratio tra l’art. 10 L.F. e l’art. 33 C.C.I.I., la liquidazione giudiziale deve essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, non ritenendosi sufficiente la mera presentazione dell’istanza di apertura. Lo spirare del predetto termine annuale determina l’inammissibilità della domanda presentata successivamente, ovvero, l’improcedibilità di quella presentata anteriormente.

 

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