Ammissione al passivo - Credito professionale - Prededuzione

Art. 6 CCII; art. 273 CCII; art. 277 CCII; art. 11 L.Fall.

Trib. Treviso, decr. 19 aprile 2024, Giudice delegato: DI TULLIO

Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio – sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore – costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. Fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali (nel caso di specie, il principio espresso da Cass. nn. 17596/2019 e 18922/2014 è stato richiamato dal giudice delegato per ammettere al passivo in prededuzione ex art. 277, comma 2, CCII il credito dell'avvocato che aveva assistito un sovraindebitato nell'accesso alla procedura di liquidazione controllata) (Redazione – riproduzione riservata).