Fideiussione - Deroga all’art. 1957 c.c. - Clausola di pagamento “a prima richiesta” – Esigibilità del credito

Art. 1957 c.c.

Tribunale di Vercelli, Sez. Fallimentare, ordinanza n. 1215/2024 (rep. 289/2024) pubblicata in data 28/03/2024, Giudice Presidente Michela Tomagnone, Giudice relatore ed estensore Edoardo Gaspari

 

Con un orientamento che ad oggi non conosce smentite la Corte di Cassazione (sent. nn. 84/2010 e 16825/2016) ritiene che la deroga all’art. 1957 CC non possa ritenersi implicita nell’inserimento della clausola di pagamento “a prima richiesta” o similari perché quella disposizione esprime l’esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione garantita. Inoltre ad avviso della suprema corte la presenza della clausola “a prima richiesta” non è decisiva per qualificare un contratto come autonomo di garanzia o fideiussione, perché quell’espressione può riferirsi sia a forme di garanzia autonome svincolate dal rapporto garantito, sia a garanzie, come la fideiussione, caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno intenso verso l’obbligazione garantita, sia, infine, a clausole che hanno il fine di derogare parzialmente alla disciplina dell’art. 1957 CC, ad esempio limitata alla previsione che, per precludere l’estinzione della garanzia, basti una semplice richiesta scritta. Nel presente caso proprio quest’ultima finalità sembra avere la clausola “a prima richiesta”: non di sganciare la garanzia dal rapporto garantito, perché non vi è alcuna statuizione sul regime delle azioni di rivalsa; non di attenuare il vincolo di accessorietà della fideiussione, per le stesse identiche ragioni.

L’espressione “nel termine che ci indicherete” non incide sul disposto dell’art. 1957 CC perché:

A) la previsione del primo comma di tale articolo non è espressamente derogata, né vi è alcun elemento testuale nel titolo che lo induca a credere;

B) dire “ti pagherò a prima richiesta e nel termine che mi indicherai” non equivale a dire “ti pagherò anche dopo la scadenza dell’obbligazione che garantisco e senza limiti di tempo da quando proporrai le tue istanze contro il debitore”. La clausola a prima richiesta nel presente caso ha la funzione di derogare - ma solo parzialmente - all’art. 1957 CC nel senso di rendere sufficiente una semplice richiesta scritta per impedire l’estinzione della garanzia. Viceversa, la clausola “nel termine che ci indicherete”, raccordata a quella “a prima richiesta” dalla congiunzione coordinante “e”, entrambe poste dopo “saremo obbligati nei Vostri confronti a rimborsarVi”, attiene solo e soltanto al momento del pagamento, cioè il termine entro cui corrispondere il rimborso.

La mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, ma ciò non gli impone l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 CC, quindi, di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti ex art. 1183 CC (cfr. Cass. 14243/2020, 19414/2010, 15796/2009). Il che vale a dire che il credito divenne esigibile sin dalla data del primo sconfinamento, senza necessità di revoca degli affidamenti. Tanto più che, essendo l’obbligazione principale ad esecuzione periodica, il termine semestrale di decorrenza va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non dell’intero rapporto, in quanto lo scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr. Cass. 15902/2014).

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