Altre procedure: Procedura di liquidazione dei beni; Art. 14-quinquies, L. 3/2012; Esclusione abrogazione tacita/implicita; Differenza tra atti in frode ai creditori ed atti pregiudizievoli; Dolosa omissione di denuncia di un credito.
Tribunale di Venezia, Decreto 14 aprile 2022. Presidente Relatore: GASPARINI.
Non può sostenersi l’abrogazione tacita parziale dell’art. 14-quinquies della legge n. 3/2012, in quanto la previsione della possibilità per il liquidatore di esercitare le azioni revocatorie è compatibile con la previsione della verifica dell’assenza degli atti in frode.
Gli atti in frode e gli atti pregiudizievoli non sono del tutto coincidenti: il perimetro dei primi risulta maggiore rispetto ai soli atti “revocabili” ex art. 2901 cod. civ., ricomprendendo anche le ipotesi penalmente rilevanti di bancarotta, gli atti volutamente depauperativi che comportino un aumento del passivo o una diminuzione dell’attivo, ovvero gli atti che dolosamente simulano attività inesistenti. Né può parlarsi di abrogazione implicita, che si verifica allorquando una legge disciplina ex novo e completamente una materia regolata da una legge precedente che, per l’effetto, deve ritenersi abrogata, posto che allo stato il codice della crisi non risulta ancora entrato in vigore. (Avv. Daniele Pietro Costantini) (Riproduzione Riservata).