Tributario: Compensazione in materia tributaria; Tassatività.
Cass. Civ. Sez. V, Ord. 2 dicembre 2020 (Dep. 22 giugno 2021) n. 17836. Presidente: NAPOLITANO. Relatore: GIUDICEPIETRO.
In materia tributaria la compensazione è ammessa – in deroga alle comuni disposizioni civilistiche – soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non può ritenersi superato né per effetto dell’art. 8, comma 1, L. 212/2000, (c.d. "statuto dei diritti del contribuente"), il quale – nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione – ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall’anno d’ imposta del 2002), né per effetto dell’art. 17, D.Lgs n. 241/1997, il quale – nell’ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte – ne ha limitato l’applicazione all’ipotesi di crediti afferenti lo stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. (Redazione) (Riproduzione Riservata).