Concordato preventivo: Art. 186bis, L.F.; Ordine delle cause legittime di prelazione; Utili sopravvenuti; Concorso dei creditori.

Tribunale di Verona, Dec. 22 gennaio 2021. Presidente Relatore: ATTANASIO.

 

Nel concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis L.F., il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione deve essere inteso come operativamente limitato all'epoca di presentazione della domanda ex art. 161 l.f., con la conseguenza che gli utili sopravvenuti e provenienti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa sono da considerare alla stregua di una finanza terza e possono essere destinati alla soddisfazione dei creditori chirografari, anche in caso di prevista falcidia dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 160, co. 2, e 182-ter, co. 1, l.f. (Gianfranco Peracin) (Riproduzione Riservata).