Fallimento: Istanza per la dichiarazione di fallimento; Art. 6 L.F.; Accertamento incidentale del credito.

Cass. Civ. Sez. I, Ord. 22 luglio 2020 (Dep. 2 ottobre 2020) n. 21144. Presidente: CRISTIANO. Relatore: FIDANZIA.

 

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 L.F. – ove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del Giudice al fine di verificare la legittimazione dell’istante. (Redazione) (Riproduzione Riservata).