Penale: Art. 166, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 58/1998; Art. 91 e ss. TUF; Criptovalute; Bitcoin.
Cass. Pen. Sez. II, Sent. 17 settembre 2020 (Dep. 25 settembre 2020) n. 26807. Presidente: GALLO. Relatore: COSCIONI.
Le operazioni effettuate attraverso le c.d. criptovalute integrano il reato di “Abusivismo finanziario” di cui all’art. 166, co. I, lett. c), D.Lgs. n. 58/1998, qualora le stesse consistano in vere e proprie proposte di investimento, soggette, come tali, agli artt. 91 e ss. TUF. [Nel caso di specie, viene dichiarata l’infondatezza del terzo motivo di ricorso con il quale si sostiene che le valute virtuali sarebbero sottratte alla normativa in materia di strumenti finanziari in quanto non sarebbero prodotti di investimento, bensì mezzi di pagamento. La Cassazione osserva che tale censura non si confronta con la motivazione dell’Ordinanza impugnata, la quale sottolinea che la vendita di bitcoin in oggetto veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento]. (Redazione) (Riproduzione Riservata).