Concordato preventivo: istanza di risoluzione infondata se non sussiste inadempimento di non scarsa importanza; concordato con cessio bonorum; percentuale di pagamento non vincolante.
Corte d'Appello di Venezia, 23 maggio 2013, n. 1132; Presidente: ZOSO; Relatore: SANTORO.
L'istanza di risoluzione di concordato preventivo non può essere accolta quando non sussistano, ex art. 186 novellato L.F., inadempimenti di non scarsa importanza; quando si tratti di concordato con cessione dei beni la percentuale di pagamento prospettata non è vincolante, essendo sufficiente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti, salva l'assunzione di specifica obbligazione. (Redazione) (Riproduzione riservata).