Bancario: Creazione di moneta scritturale; Conseguenze giuridiche in assenza di legittimo sottostante.
Tribunale di Vicenza, Sent. 14 gennaio 2020, n. 276. Presidente Relatore: BORELLA.
Nell’ipotesi in cui una banca creasse moneta scritturale priva di un legittimo sottostante, ciò sarebbe imputabile alla violazione di una norma di comportamento interna al sistema bancario, nonché di regole di contabilità bancaria (le quali hanno la funzione di garantire la stabilità del sistema economico dell’eurozona). Tuttavia, tali violazioni non sono idonee a generare a cascata la nullità dei rapporti sorti mediante l’utilizzo della moneta scritturale come nell’ipotesi di utilizzo di monete false, dal momento che queste ultime sono sempre verificabili; al contrario, la verifica della correttezza delle scritturazioni contabili della banca rimarrebbe inaccessibile e imperscrutabile al quivis de populo, sicché vi è un imprescindibile affidamento sulla correttezza di tali operazioni, necessario per la stabilità dei traffici economici e per la speditezza della circolazione di beni e servizi. (Redazione) (Riproduzione Riservata).