Bancario: Art. 23, D.lgs., n. 58/1998; Nullità per difetto di forma scritta; Legittimazione dell’investitore.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09 aprile 2019 (Dep. 04 novembre 2019), n. 28314. Presidente: MAMMONE. Relatore: ACIERNO.

 

La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro. (Redazione) (Riproduzione Riservata).