Concordato preventivo: revoca ammissione; atto di frode; nozione e qualifica; art. 12 preleggi.

Tribunale di Padova, 18 luglio 2013; Presidente Relatore: SANTINELLO.

 

 

Risulta consolidato in giurisprudenza il principio per il quale in tema di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, (art. 173 L.F.)., la nozione di atto di frode, che opera esige che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state “ accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte”, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; nel concetto di “frode” non rientra qualunque comportamento volontario idoneo a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del certo creditorio. (Redazione) (Riproduzione riservata).