Fallimento: esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; potere di recesso in capo al curatore; opponibilità al promissario acquirente.

Corte d’Appello di Bari, Sez. II, Sent. 3 maggio 2019 (dep. 28 maggio 2019) n. 1243. Presidente: DI LEO. Relatore: ROMANO.

 

La sentenza in oggetto conferma l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite secondo il quale la trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento del promissorio venditore e riassunta nei confronti del curatore, non impedisce a quest’ultimo di recedere dal contratto preliminare sulla base di quanto riconosciuto dall’art. 72 L.F.. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto da parte del curatore non è opponibile nei confronti dell’attore promissario acquirente che abbia trascritto la domanda prima del fallimento. (Redazione) (Riproduzione Riservata).