Altre procedure: Art. 14quinquies, L. 3/2012; Procedura di liquidazione dei beni; Atti in frode ai creditori; meritevolezza del debitore; valutazione del carattere “fraudolento” della condotta; ipotesi di costituzione di trust.

Tribunale di Benevento, Sent. 23 aprile 2019. Relatore: MONTELEONE.

 

L’atto in frode ai creditori ex art. 14quinquies, L. 3/2012 non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il quid pluris del carattere “fraudolento”, consistente in una condotta positiva caratterizzata da inganno o altro artificio. Infatti, tale norma non ha la finalità di tutela del credito, bensì quella di rappresentare una condizione di “meritevolezza” del debitore ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale o concordataria. [Nel caso specifico, l’atto unilaterale istitutivo di trust auto dichiarato non costituisce atto in frode ai creditori, dal momento che la ricorrenza della dolosa e artificiosa preordinazione risulta esclusa dalla circostanza per cui è stato lo stesso istante sovraindebitato, con la presentazione della domanda di liquidazione, a mettere a disposizione dei propri creditori tutti i beni conferiti nel suddetto trust, così eliminando in radice la possibilità di desumere da tale comportamento un’intenzione fraudolenta] (Redazione) (Riproduzione Riservata)