Penale: bancarotta fraudolenta; pene accessorie; pene con durata non predeterminata; rinvio alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 12 dicembre 2018 (dep. 14 dicembre 2018), n. 56458. Presidente: VESSICHELLI; Relatore: SCOTTI.
La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un intervento delle Sezioni Unite per vedere affrontata la seguente questione: “se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n. 222 del 5/12/2018 della Corte Costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l'introduzione della previsione della sola durata massima «fino a dieci anni», debbano considerarsi pene con durata «non predeterminata» e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art.37 c.p. (che prevede la commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie, debba invece considerarsi «predeterminata » entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 c.p. ma, di regola la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art.133 c.p.” (Redazione) (Riproduzione riservata).