Concordato preventivo: continuità aziendale; art. 186 bis L.F.; azienda; affitto; ammissione; procedura concorsuale; deposito; azienda; debitore; terzo; cessione; conferimento; rischio; perdita; avviamento; arresto.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 12 settembre 2018, n. 29742, (dep. 19 novembre 2018). Presidente: DE CHIARA. Relatore: CAMPESE.
Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall'art. 186 bis L. Fall. è configurabile anche quando l'azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell'ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l'azienda sia esercitata dal debitore o, come nell'ipotesi dell'affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d'affitto - recante, o meno, l'obbligo dell'affittuario di procedere, poi, all'acquisto dell'azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) - può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell'azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l'avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile. (Principio di diritto)