Fallimento: decorrenza; prescrizione; azione; curatore fallimentare; creditori sociali; conoscibilità; insufficienza patrimoniale; società fallita; dati oggettivi; contenuto; bilancio d'esercizio.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 2 luglio 2018, n. 21662, (dep. 5 settembre 2018). Presidente: IOFRIDA. Relatore: NAZZICONE. Il termine di decorrenza per la prescrizione dell’azione promossa dal curatore fallimentare nell’interesse dei creditori sociali decorre dal momento della conoscibilità da parte dei creditori stessi dell’insufficienza patrimoniale della società fallita. Tale conoscibilità deve essere basata su dati oggettivi come ad esempio il contenuto del bilancio d’esercizio, non solo per i soci e creditori ma, anche, per qualsivoglia altro terzo. (Redazione) (Riproduzione riservata).