Altre procedure: accordo, ristrutturazione debiti; poteri di verifica; Tribunale; provvedimento inibitoria; art. 182 bis comma VI e comma VII
Corte di Cassazione, sez. I civ., 19 giugno 2018, n. 16161, (dep. 19 giugno 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: TERRUSI.
Il provvedimento di all’art. 182 bis, co. 6 e 7, L.F. non può fondarsi esclusivamente su un controllo formale in ordine alla sussistenza della documentazione richiesta, ma deve basarsi anche su una verifica a carattere sostanziale dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste e delle condizioni atte ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (Redazione) (Riproduzione riservata).