Altre procedure: accordo, ristrutturazione debiti; poteri di verifica; Tribunale; provvedimento inibitoria; art. 182 bis comma VI e comma VII
Corte d’Appello di Venezia, sez. I civ., 2 marzo 2017, n. 862 (dep. 8 marzo 2017). Presidente: BAZZO. Relatore: RIGONI.
Il provvedimento di all’art.182bis, co. 6 e 7, L.F. non può fondarsi esclusivamente su un controllo formale in ordine alla sussistenza della documentazione richiesta, ma deve basarsi anche su una verifica a carattere sostanziale dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste e delle condizioni atte ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. (Redazione) (Riproduzione riservata).