Concordato preventivo: concordato misto; prevalenza qualitativa; componente; continuità aziendale; applicazione; art. 186 bis L.F.
Tribunale di Venezia, 5 luglio 2018. Presidente: BRUNI. Relatore: GASPARINI.
Il Collegio ritiene di aderire in linea generale alla tesi della prevalenza qualitativa ovvero dell’applicabilità della sola disciplina del concordato in continuità anche laddove le risorse retraibili della continuità aziendale risultino di molto inferiori alle risorse provenienti dai cespiti liquidabili e purchè vi sia il mantenimento di una realtà aziendale operativa non del tutto marginale sì come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Udine 28.2.2017). Ciò infatti trova fondamento nel dato letterale dell’art. 186bis, co. I, L.F. (e in particolare nella previsione di liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa così inserendo nella previsione del concordato in continuità il concordato c.d. misto) e risponde alla valorizzazione del favor legislativo alle prospettive di prosecuzione aziendale nella considerazione che deve ritenersi fisiologico un ridimensionamento dell’azienda rispetto alla realtà aziendale entrata in crisi. Nel caso di specie, nella prospettiva del piano, risulta sicuramente il mantenimento di una realtà aziendale operativa non del tutto marginale tenuto conto che la realtà aziendale coinvolge un numero significativo (27) di dipendenti e il mantenimento della struttura operativa. (Filippo Lo Presti) (Riproduzione riservata).