Fallimento: decreto ingiuntivo; opposizione; opponibilità alla massa; sentenza rigetto opposizione; ordinanza estinzione; cosa giudicata; anteriorità; dichiarazione fallimento.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 febbraio 2018, n. 9933, (dep. 20 aprile 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: FICHERA.
Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito, diviene opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata – per decorso del relativo termine di impugnazione – prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che i detti provvedimenti abbiano dichiarato l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, sempre prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c. (Principio di diritto).