Fallimento: compensazione crediti e debiti; art. 56 L.F.; deroga; par condicio creditorum; fatti genetici; anteriorità; dichiarazione fallimento; credito locatore; stipulazione contratto; apertura procedura concorsuale; locazione proseguita; canoni.

Tribunale di Firenze, 24 gennaio 2018. Presidente: POMPEI. Relatore: CROLLA.

La compensazione tra crediti e debiti prevista dall’art. 56 L.F. costituisce una deroga al principio della par condicio creditorum e presuppone che i fatti genetici delle rispettive obbligazioni siano anteriori alla dichiarazione di fallimento. Ciò posto, tale compensazione può applicarsi nel caso in cui il credito del locatore anche se maturato dopo la dichiarazione di fallimento, abbia origine da un contratto stipulato prima dell’apertura della procedura concorsuale e il principio non muta pure nell’ipotesi di locazione proseguita tra due soggetti entrambi falliti in corso di contratto. Ne consegue che il fallimento del conduttore risulta irrilevante rispetto alla compensabilità verso il fallimento del locatore di crediti sorti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento del debitore e ciò in quanto la maturazione dei canoni anche in data successiva al fallimento del debitore attiene all’esigibilità del credito e non modifica il suo momento genetico che, essendo anteriore al fallimento, consente la compensazione (nel caso di specie il conduttore vantava crediti significativi nei confronti del locatore per forniture commerciali che il Tribunale ha accertato compensabili anche a seguito del fallimento del locatore e dello stesso conduttore).(Redazione) (Riproduzione riservata).