Fallimento: stato insolvenza; art. 5 L.F.; attivo; passivo; incapacità; sostenimento spese; procedura di concordato.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 12 ottobre 2017, n. 2810, (dep. 6 febbraio 2018). Presidente: AMBROSIO. Relatore: FICHERA.
Lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell’art. 5 L.F. non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo, ma si verifica tutte le volte in cui ci si trova nell’incapacità di sostenere le spese necessarie per la procedura di concordato. (Redazione) (Riproduzione Riservata)