Fallimento: scioglimento contratto conto corrente; fallimento correntista; atti successivi inefficaci; versamento Banca su conto corrente fallita; rimborso IVA erario.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 24 ottobre 2017, n. 3086, (dep. 8 febbraio 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: CAMPESE.
È causa di scioglimento del contratto di conto corrente, il fallimento del correntista. Pertanto, tutti gli atti compiuti dalla Banca successivamente al fallimento del singolo correntista, sono inefficaci nei confronti della procedura compresa l’operazione con la quale la banca versa sul conto corrente della fallita, anziché alla curatela, il rimborso dell’IVA da parte dell’Erario.(Redazione) (Riproduzione Riservata)