Concordato: sospensione dei contratti bancari prima del deposito del piano, della proposta e del decreto di ammissione.

Tribunale di Pordenone, 7 giugno 2013; Presidente Relatore: PEDOJA.

 

 

Prima del deposito del piano, della proposta e del decreto di ammissione non è autorizzabile lo scioglimento dei contratti in corso, ma eventualmente la sola sospensione, ritenuta l’utilità per i creditori e per la par condicio dei medesimi. (Redazione) (Riproduzione riservata).